Cooperative: nuovi limiti di attivo e soci e obbligo di nomina del revisore

Articolo aggiornato al 31 ottobre 2026.

Il D.M. 8 agosto 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il MEF (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2024), ha aggiornato per la prima volta i valori monetari fissati dal codice civile per le società cooperative. L’adeguamento, previsto con cadenza triennale dall’art. 223-sexiesdecies, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice civile, recepisce la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (+43,8%).

1. I nuovi valori

NormaOggettoValore precedenteNuovo valore
Art. 2519, comma 2, c.c.Attivo dello stato patrimoniale entro cui la cooperativa può adottare le norme della S.r.l.€ 1.000.000€ 1.438.000
Art. 2525, comma 1, c.c.Valore nominale massimo di ciascuna azione€ 500€ 719
Art. 2525, comma 2, c.c.Quota o azioni massime detenibili da ciascun socio persona fisica€ 100.000€ 143.800
Fonte: D.M. 8 agosto 2024, G.U. n. 245 del 18/10/2024.

2. Quando la cooperativa può applicare le regole della S.r.l.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle norme sulle cooperative si applicano le regole della S.p.A. Lo statuto può però prevedere l’applicazione delle regole della S.r.l. se la cooperativa ha, in alternativa:

  • un numero di soci cooperatori inferiore a venti, oppure
  • un attivo dello stato patrimoniale non superiore a € 1.438.000.

La scelta non è solo formale: dal modello adottato dipende anche l’obbligo di nominare l’organo di controllo e il revisore legale.

3. Obbligo di organo di controllo e revisore legale

Modello della cooperativaRevisione legale dei contiOrgano di controllo (sindaco unico o collegio sindacale)
Regole della S.p.A.Sempre obbligatoriaObbligatorio se ricorrono le condizioni dell’art. 2477 c.c. o se la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543 c.c.)
Regole della S.r.l.Obbligatoria solo se ricorrono le condizioni dell’art. 2477 c.c.In alternativa al revisore, se ricorrono le condizioni dell’art. 2477 c.c. (il collegio solo se previsto dallo statuto)
Indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: nota n. 221466 del 5 luglio 2023 e circolare del 27 giugno 2024 ai revisori cooperativi.

4. Le soglie dell’art. 2477 c.c.

L’obbligo scatta quando la cooperativa:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale;
  • oppure ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti indicati nella tabella.
ParametroLimite
Totale dell’attivo dello stato patrimoniale€ 4.000.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni€ 4.000.000
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio20 unità
Le soglie dell’art. 2477 c.c. non sono state modificate né dal D.M. 8 agosto 2024 né dal D.Lgs. 125/2024.
  • La nomina va fatta entro 30 giorni dall’assemblea che approva il bilancio da cui deriva l’obbligo.
  • In mancanza provvede il Tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese. La Camera di Commercio di Napoli ha avviato nel 2026 verifiche sulle imprese che hanno superato le soglie senza nominare l’organo di controllo.
  • L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei limiti.

5. Un altro caso: i contributi pubblici di importo rilevante

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 857-858) e il DPCM 26 marzo 2026, n. 84 hanno introdotto l’obbligo di istituire l’organo di controllo, anche monocratico, per i soggetti che ricevono contributi a carico dello Stato pari ad almeno € 1.000.000 annui o ad almeno il 50% delle entrate. Per le modalità della relazione annuale al MEF si attendono ancora le istruzioni operative.

6. Esempi

CooperativaSoci cooperatoriAttivoSuperamento art. 2477Può adottare le regole S.r.l.?Obblighi
Produzione e lavoro25€ 1.200.000NoSì (attivo entro € 1.438.000; prima del decreto no)Nessun obbligo di organo di controllo o revisore
Sociale di tipo A, modello S.p.A.40€ 2.500.000NoNoRevisione legale obbligatoria
Sociale di tipo B, modello S.r.l.15€ 900.000Sì (22 dipendenti medi nel 2024 e nel 2025)SìNomina di organo di controllo o revisore entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio 2025

Da non confondere: la revisione legale dei conti riguarda il bilancio, mentre la revisione cooperativa (D.Lgs. 220/2002) è la vigilanza ministeriale sui requisiti mutualistici, svolta per tutte le cooperative dalle associazioni di rappresentanza o dal Ministero.

Per un esame della situazione della sua cooperativa può contattare lo studio a studio@fdfprofessionisti.com o allo 081.180.23.821.