Articolo aggiornato al 31 ottobre 2026.
Il D.M. 8 agosto 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il MEF (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2024), ha aggiornato per la prima volta i valori monetari fissati dal codice civile per le società cooperative. L’adeguamento, previsto con cadenza triennale dall’art. 223-sexiesdecies, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice civile, recepisce la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (+43,8%).
1. I nuovi valori
| Norma | Oggetto | Valore precedente | Nuovo valore |
|---|---|---|---|
| Art. 2519, comma 2, c.c. | Attivo dello stato patrimoniale entro cui la cooperativa può adottare le norme della S.r.l. | € 1.000.000 | € 1.438.000 |
| Art. 2525, comma 1, c.c. | Valore nominale massimo di ciascuna azione | € 500 | € 719 |
| Art. 2525, comma 2, c.c. | Quota o azioni massime detenibili da ciascun socio persona fisica | € 100.000 | € 143.800 |
2. Quando la cooperativa può applicare le regole della S.r.l.
Per tutto ciò che non è disciplinato dalle norme sulle cooperative si applicano le regole della S.p.A. Lo statuto può però prevedere l’applicazione delle regole della S.r.l. se la cooperativa ha, in alternativa:
- un numero di soci cooperatori inferiore a venti, oppure
- un attivo dello stato patrimoniale non superiore a € 1.438.000.
La scelta non è solo formale: dal modello adottato dipende anche l’obbligo di nominare l’organo di controllo e il revisore legale.
3. Obbligo di organo di controllo e revisore legale
| Modello della cooperativa | Revisione legale dei conti | Organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) |
|---|---|---|
| Regole della S.p.A. | Sempre obbligatoria | Obbligatorio se ricorrono le condizioni dell’art. 2477 c.c. o se la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543 c.c.) |
| Regole della S.r.l. | Obbligatoria solo se ricorrono le condizioni dell’art. 2477 c.c. | In alternativa al revisore, se ricorrono le condizioni dell’art. 2477 c.c. (il collegio solo se previsto dallo statuto) |
4. Le soglie dell’art. 2477 c.c.
L’obbligo scatta quando la cooperativa:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale;
- oppure ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti indicati nella tabella.
| Parametro | Limite |
|---|---|
| Totale dell’attivo dello stato patrimoniale | € 4.000.000 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 4.000.000 |
| Dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 20 unità |
- La nomina va fatta entro 30 giorni dall’assemblea che approva il bilancio da cui deriva l’obbligo.
- In mancanza provvede il Tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese. La Camera di Commercio di Napoli ha avviato nel 2026 verifiche sulle imprese che hanno superato le soglie senza nominare l’organo di controllo.
- L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei limiti.
5. Un altro caso: i contributi pubblici di importo rilevante
La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 857-858) e il DPCM 26 marzo 2026, n. 84 hanno introdotto l’obbligo di istituire l’organo di controllo, anche monocratico, per i soggetti che ricevono contributi a carico dello Stato pari ad almeno € 1.000.000 annui o ad almeno il 50% delle entrate. Per le modalità della relazione annuale al MEF si attendono ancora le istruzioni operative.
6. Esempi
| Cooperativa | Soci cooperatori | Attivo | Superamento art. 2477 | Può adottare le regole S.r.l.? | Obblighi |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione e lavoro | 25 | € 1.200.000 | No | Sì (attivo entro € 1.438.000; prima del decreto no) | Nessun obbligo di organo di controllo o revisore |
| Sociale di tipo A, modello S.p.A. | 40 | € 2.500.000 | No | No | Revisione legale obbligatoria |
| Sociale di tipo B, modello S.r.l. | 15 | € 900.000 | Sì (22 dipendenti medi nel 2024 e nel 2025) | Sì | Nomina di organo di controllo o revisore entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio 2025 |
Da non confondere: la revisione legale dei conti riguarda il bilancio, mentre la revisione cooperativa (D.Lgs. 220/2002) è la vigilanza ministeriale sui requisiti mutualistici, svolta per tutte le cooperative dalle associazioni di rappresentanza o dal Ministero.
Per un esame della situazione della sua cooperativa può contattare lo studio a studio@fdfprofessionisti.com o allo 081.180.23.821.