Articolo aggiornato al 3 novembre 2026
Con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al personale ispettivo indicazioni operative sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. La nota recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (rep. atti n. 59/CSR), che ha eliminato la possibilità di completare la formazione dei neoassunti entro 60 giorni, e chiarisce la deroga di 30 giorni prevista per il solo settore turistico dall’art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025.
1. La regola generale: formazione alla costituzione del rapporto
L’art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 impone di erogare la formazione al momento della costituzione del rapporto di lavoro o, in caso di somministrazione, all’inizio dell’utilizzazione. La prassi dei 60 giorni, spesso letta come facoltà di rinviare l’avvio del corso, non è più applicabile: la formazione va avviata da subito.
| Aspetto | Prima | Dopo la nota INL n. 2377/2026 |
|---|---|---|
| Termine per la formazione dei neoassunti | Completamento possibile entro 60 giorni | Formazione alla costituzione del rapporto; i 60 giorni non si applicano più |
| Revoca della sospensione per lavoro irregolare (art. 14 D.Lgs. 81/2008) | Formazione da completare entro 60 giorni (circ. INL n. 3/2021) | Basta che la formazione sia programmata per concludersi nel più breve tempo possibile |
| Termine assegnato con la prescrizione (art. 20 D.Lgs. 758/1994) | Riferimento ai 60 giorni | Il tempo tecnicamente necessario per svolgere i corsi |
| Settore turistico e pubblici esercizi | Regola generale | Formazione e addestramento specifico completati entro 30 giorni, con avvio comunque immediato |
2. La sospensione per lavoro irregolare
Quando l’ispettore adotta il provvedimento di sospensione per lavoratori irregolari, per ottenerne la revoca il datore di lavoro deve regolarizzare sia i rapporti di lavoro sia gli obblighi di salute e sicurezza: formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria. La nota aggiorna la circolare INL n. 3/2021: ai fini della revoca è sufficiente che la formazione risulti programmata per concludersi nel più breve tempo possibile, senza più riferimento ai 60 giorni.
3. La deroga per turismo e pubblici esercizi
Per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/1991 (bar, ristoranti e simili), l’art. 1-bis del D.L. 159/2025 consente di completare formazione e addestramento specifico entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione. La deroga riguarda solo questi settori e solo il completamento del percorso:
- la formazione deve comunque essere avviata alla costituzione del rapporto;
- il lavoratore può essere adibito all’attività prima che il percorso sia concluso;
- se il datore di lavoro non dimostra neppure l’avvio della formazione, l’ispettore contesta la violazione dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 con verbale di prescrizione, che impone di concludere la formazione entro 30 giorni o entro la durata del rapporto, se inferiore;
- per adempiere alla prescrizione servono gli attestati; per la revoca della sospensione basta la prova della prenotazione di corsi che si concludono nei termini.
4. Esempi pratici
| Situazione | Cosa fare |
|---|---|
| Cooperativa sociale assume un OSS il 10 novembre | Avviare la formazione generale e specifica dal primo giorno, senza attendere i 60 giorni |
| Ristorante assume un cameriere per la stagione invernale | Avviare subito la formazione e completarla, con l’addestramento, entro 30 giorni |
| Impresa sospesa per lavoro irregolare | Regolarizzare i contratti e documentare corsi programmati per concludersi nel più breve tempo possibile |
| Contratto a termine di 20 giorni nel settore turistico | La formazione va conclusa entro la durata del rapporto |
5. Cosa conviene fare adesso
- inserire la formazione sulla sicurezza nella procedura di assunzione, insieme alla comunicazione UNILAV;
- concordare con l’ente formatore o con l’RSPP un calendario di corsi che consenta l’avvio immediato per ogni nuovo ingresso;
- conservare in azienda attestati e prenotazioni dei corsi, da esibire in caso di accesso ispettivo;
- per le cooperative con soci lavoratori, ricordare che gli obblighi valgono anche per i soci equiparati ai lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/2008.
Per approfondire o verificare la sua situazione può contattare lo studio a studio@fdfprofessionisti.com o allo 081.180.23.821.
Fonti
- Ispettorato Nazionale del Lavoro – nota n. 2377 del 27 ottobre 2026
- Certifico – scheda della nota INL n. 2377/2026
- Quotidiano Sicurezza – sintesi della nota