Articolo aggiornato all’8 novembre 2026
Con la sentenza n. 174 del 2026 (decisa il 6 luglio 2026, depositata il 22 ottobre 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 43 del 28 ottobre 2026) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, limitatamente alle parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro». La pronuncia riguarda i licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro “sotto soglia” (che non raggiungono i requisiti dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori) ai dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015, ai quali non si applica il contratto a tutele crescenti.
1. La regola prima della sentenza
Per i “vecchi assunti” delle piccole imprese, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro può scegliere tra la riassunzione entro tre giorni e il pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. L’art. 8 consentiva di elevare il massimo fino a 10 mensilità (anzianità oltre dieci anni) e fino a 14 mensilità (anzianità oltre vent’anni), ma solo se il datore di lavoro occupava complessivamente più di quindici dipendenti. Nelle realtà più piccole, come lo studio odontoiatrico del caso deciso, il tetto restava quindi fermo a 6 mensilità.
2. Cosa cambia
Eliminato il requisito dimensionale, la maggiorazione dipende ora solo dall’anzianità di servizio. Come osserva la Corte, tutti i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 hanno già maturato più di dieci anni di anzianità: per loro il massimo sale quindi almeno a 10 mensilità, e a 14 mensilità per chi supera i vent’anni. Restano fermi il minimo di 2,5 mensilità, l’alternativa della riassunzione e i criteri con cui il giudice determina l’importo (numero dei dipendenti, dimensioni dell’impresa, anzianità, comportamento e condizioni delle parti, oltre ai parametri dell’art. 30, comma 3, della L. 183/2010).
| Anzianità del lavoratore (assunto prima del 7 marzo 2015) | Datore fino a 15 dipendenti: prima | Datore fino a 15 dipendenti: dopo la sentenza 174/2026 |
|---|---|---|
| oltre 10 e fino a 20 anni | da 2,5 a 6 mensilità | da 2,5 a 10 mensilità |
| oltre 20 anni | da 2,5 a 6 mensilità | da 2,5 a 14 mensilità |
3. Il quadro attuale nelle piccole imprese
Dopo la sentenza n. 118 del 2025, che aveva già eliminato il tetto di sei mensilità per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015), i nuovi assunti nelle piccole imprese avevano ottenuto tutele monetarie più elevate dei vecchi assunti. È proprio questa disparità, priva secondo la Corte di una giustificazione ragionevole, che la nuova pronuncia attenua.
| Lavoratori di datori “sotto soglia” | Norma | Indennità per licenziamento illegittimo |
|---|---|---|
| Assunti prima del 7 marzo 2015 | art. 8 L. 604/1966 (come modificato dalla sentenza 174/2026) | da 2,5 a 6 mensilità; fino a 10 con anzianità oltre 10 anni; fino a 14 con anzianità oltre 20 anni |
| Assunti dal 7 marzo 2015 – licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo | artt. 3, comma 1, e 9, comma 1, D.Lgs. 23/2015 (dopo la sentenza 118/2025) | da 3 a 18 mensilità |
| Tutti – licenziamento discriminatorio, nullo o orale | art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970 e art. 2 D.Lgs. 23/2015 | reintegrazione, indipendentemente dalle dimensioni |
4. Le conseguenze pratiche per datori di lavoro e consulenti
La dichiarazione di illegittimità opera dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, secondo le regole generali, si applica anche ai giudizi in corso, salvo i rapporti ormai esauriti (ad esempio per sentenza passata in giudicato o transazione). Per i datori di lavoro con meno di sedici dipendenti che hanno in organico personale assunto prima del 2015 il rischio economico di un licenziamento contestato è dunque più che raddoppiato.
Diventa ancora più importante curare la procedura: contestazione disciplinare preventiva e specifica ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, termini a difesa, motivazione e prova dei fatti. Nel caso deciso il licenziamento era stato intimato senza preventiva contestazione degli addebiti, a una lavoratrice con oltre vent’anni di servizio. Prima di procedere conviene valutare anche la conciliazione in sede protetta.
5. Esempi pratici
| Caso (retribuzione globale di fatto mensile € 1.800) | Prima della sentenza | Dopo la sentenza |
|---|---|---|
| Indennità minima | € 4.500 (2,5 mensilità) | € 4.500 (2,5 mensilità) |
| Massimo con 12 anni di anzianità | € 10.800 (6 mensilità) | € 18.000 (10 mensilità) |
| Massimo con 22 anni di anzianità | € 10.800 (6 mensilità) | € 25.200 (14 mensilità) |
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