Categoria: Società e bilancio

  • Riserve in sospensione e scissione: l’affrancamento al 10% vale anche per la s.a.s. beneficiaria (risposta n. 199/2026)

    Articolo aggiornato al 4 novembre 2026

    Con la risposta a interpello n. 199, pubblicata il 3 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che una società di persone nata da una scissione parziale proporzionale di una S.r.l. può accedere all’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta ricevute dalla scissa, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 e attuato dal D.M. 27 giugno 2025.

    1. Il caso

    Una S.r.l. ha effettuato una scissione parziale proporzionale con effetti dal 16 dicembre 2024 a favore di una s.a.s. di nuova costituzione. Alla beneficiaria sono state trasferite, in proporzione, riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta formate in base alla L. 448/2001, al D.L. 185/2008 e al D.L. 104/2020. La s.a.s. ha esercitato l’opzione per l’affrancamento nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta 2024, ma non aveva ancora effettuato il versamento.

    2. La risposta dell’Agenzia

    • la scissione a favore di una società di persone è trattata come trasformazione omogenea regressiva (art. 173, comma 15, TUIR), con applicazione delle regole degli artt. 5 e 6 del D.M. 27 giugno 2025;
    • il requisito dell’art. 14, comma 1, è rispettato perché le riserve risultano dal bilancio 2023 della scissa e permangono nel bilancio 2024 della beneficiaria;
    • una volta affrancate, le riserve possono essere distribuite ai soci senza ulteriore tassazione; per le riserve di utili formate prima della scissione resta la presunzione di prioritaria distribuzione dell’art. 47, comma 1, TUIR;
    • l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione (art. 4 D.M. 27 giugno 2025): l’omesso o insufficiente versamento non fa venir meno l’affrancamento, ma va regolarizzato.

    3. Imposta sostitutiva e versamento

    ElementoRegola
    Aliquota imposta sostitutiva10%, in luogo di imposte sui redditi e IRAP
    LiquidazioneNella dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024
    Rateazione4 rate di pari importo: la prima entro il termine di saldo delle imposte sui redditi del periodo 2024, le altre entro i termini di saldo dei periodi successivi
    Omesso o insufficiente versamentoRavvedimento operoso con codice tributo 1867 (ris. n. 35/E del 4 giugno 2025), sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 con le riduzioni previste
    Riserve affrancateDistribuibili ai soci senza ulteriore tassazione
    Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta n. 199/2026; art. 14 D.Lgs. 192/2024; D.M. 27 giugno 2025

    4. Esempio pratico

    VoceImporto
    Riserve in sospensione ricevute con la scissione€ 200.000
    Imposta sostitutiva 10%€ 20.000
    Ciascuna delle 4 rate€ 5.000
    Imposte ordinarie evitate sulla distribuzione (IRPEF/IRAP)Non dovute sulla parte affrancata
    Esempio numerico elaborato dallo studio, a soli fini illustrativi

    Il parere non entra nella correttezza civilistica dell’operazione né nella quantificazione delle riserve, e resta salvo il controllo sull’eventuale abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000). Chi ha optato per l’affrancamento e non ha ancora versato le rate dovute farebbe bene a verificare subito la propria posizione.

    Per approfondire o verificare la sua situazione può contattare lo studio a studio@fdfprofessionisti.com o allo 081.180.23.821.

    Fonti