Articolo aggiornato al 4 novembre 2026
Con la risposta a interpello n. 199, pubblicata il 3 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che una società di persone nata da una scissione parziale proporzionale di una S.r.l. può accedere all’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta ricevute dalla scissa, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 e attuato dal D.M. 27 giugno 2025.
1. Il caso
Una S.r.l. ha effettuato una scissione parziale proporzionale con effetti dal 16 dicembre 2024 a favore di una s.a.s. di nuova costituzione. Alla beneficiaria sono state trasferite, in proporzione, riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta formate in base alla L. 448/2001, al D.L. 185/2008 e al D.L. 104/2020. La s.a.s. ha esercitato l’opzione per l’affrancamento nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta 2024, ma non aveva ancora effettuato il versamento.
2. La risposta dell’Agenzia
- la scissione a favore di una società di persone è trattata come trasformazione omogenea regressiva (art. 173, comma 15, TUIR), con applicazione delle regole degli artt. 5 e 6 del D.M. 27 giugno 2025;
- il requisito dell’art. 14, comma 1, è rispettato perché le riserve risultano dal bilancio 2023 della scissa e permangono nel bilancio 2024 della beneficiaria;
- una volta affrancate, le riserve possono essere distribuite ai soci senza ulteriore tassazione; per le riserve di utili formate prima della scissione resta la presunzione di prioritaria distribuzione dell’art. 47, comma 1, TUIR;
- l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione (art. 4 D.M. 27 giugno 2025): l’omesso o insufficiente versamento non fa venir meno l’affrancamento, ma va regolarizzato.
3. Imposta sostitutiva e versamento
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Aliquota imposta sostitutiva | 10%, in luogo di imposte sui redditi e IRAP |
| Liquidazione | Nella dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 |
| Rateazione | 4 rate di pari importo: la prima entro il termine di saldo delle imposte sui redditi del periodo 2024, le altre entro i termini di saldo dei periodi successivi |
| Omesso o insufficiente versamento | Ravvedimento operoso con codice tributo 1867 (ris. n. 35/E del 4 giugno 2025), sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 con le riduzioni previste |
| Riserve affrancate | Distribuibili ai soci senza ulteriore tassazione |
4. Esempio pratico
| Voce | Importo |
|---|---|
| Riserve in sospensione ricevute con la scissione | € 200.000 |
| Imposta sostitutiva 10% | € 20.000 |
| Ciascuna delle 4 rate | € 5.000 |
| Imposte ordinarie evitate sulla distribuzione (IRPEF/IRAP) | Non dovute sulla parte affrancata |
Il parere non entra nella correttezza civilistica dell’operazione né nella quantificazione delle riserve, e resta salvo il controllo sull’eventuale abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000). Chi ha optato per l’affrancamento e non ha ancora versato le rate dovute farebbe bene a verificare subito la propria posizione.
Per approfondire o verificare la sua situazione può contattare lo studio a studio@fdfprofessionisti.com o allo 081.180.23.821.